Decreto legge n.34/2020: quali provvedimenti in materia di politiche sociali e socio-sanitarie?

(di Nicoletta Teodosi, Presidente CILAP-EAPN Italia) – Il Decreto legge n.34 del 19 maggio 2020, intitolato “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, prevede una serie di provvedimenti in materia di politiche sociali e socio-sanitarie. In particolare:

Art. 1 c.5Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale –
Rafforzamento dei servizi infermieristici: Fino al 31/12/2020 le Aziende sanitarie possono assumere fino a 8 infermieri ogni 50 mila abitanti in modalità libera professione o con contratto coordinato e continuativo, purché non dipendenti di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate. Dal 1/1/2021 le Aziende sanitarie possono assumere fino a 8 infermieri ogni 50 mila abitanti a tempo indeterminato.

Art. 1 c.7Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale: Fino al 31 dicembre 2020 le Aziende sanitarie possono assumere in modalità libera professione assistenti sociali per la valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e dell’integrazione con i servizi sociali e socio sanitari territoriali.

Art. 82Reddito di emergenza: Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza (di seguito “Rem”). Le domande per il Rem sono presentate ai CAF entro il mese di giugno 2020 e il beneficio è erogato in due quote, pari all’ammontare riconosciuto.
Le quote del Rem sono di 400,00 e 800,00 euro in base alle dimensioni del nucleo familiare. Ne può usufruire chi ha un ISEE fino a 15 mila euro e un patrimonio mobiliare tra i 10 mila e i 20 mila euro a seconda della composizione del nucleo.

Art. 104Assistenza e servizi per la disabilità: Il Fondo nazionale per le non autosufficienze è incrementato per il 2020 di 90 milioni di cui 20 milioni per progetti per la vita indipendente. Il «dopo di noi» (Lg 112/2016) è incrementato di 20 milioni per il 2020. Per le strutture semiresidenziali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che devono affrontare gli oneri derivante dall’adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti è istituito il “Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità” che garantisce il riconoscimento di una indennità agli enti gestori. Con DPCM sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità.

Art. 105Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa: Per l’anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, una quota di risorse è destinata ai comuni per: finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre: interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020; progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori.

Art. 109Servizi delle pubbliche amministrazioni: Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, dei servizi sanitari differibili, le pubbliche amministrazioni forniscono, anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti, prestazioni in forme individuali domiciliari, a distanza o rese nel rispetto delle direttive sanitarie. Tali servizi possono essere svolti tramite co-progettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

Art. 226Fondo emergenza alimentare: Un importo di 250 milioni di euro ad integrazione delle iniziative di distribuzione delle derrate alimentari sulle disponibilità del Fondo di Rotazione (risorse nazionali).

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